TORNA ALLA HOME PAGEIl Marchio Comunitario

Il marchio comunitario consente di potere ottenere con un'unica domanda un brevetto valido su tutto il territorio della Comunità Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia, Romania, Bulgaria, Cipro).

Questo sistema di registrazione coesiste con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l'Accordo di Madrid.

L'Ufficio che si occupa dei marchi comunitari ha sede ad Alicante in Spagna. Una volta ricevuta una domanda provvede ad effettuare una ricerca di novità tra i marchi comunitari mentre ogni stato, ad eccezione dell'Italia della Francia e della Germania, procede ad effettuare una ricerca a livello nazionale. A seguito di ciò il marchio viene pubblicato ed è possibile che vengano presentate opposizioni da parte di chi ritiene di avere diritti su quel nome e non vuole che sia registrato.

Terminata positivamente l'eventuale fase di opposizione il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda.

Tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio della Comunità Europea per 10 anni, anche se poi è possibile procedere al suo rinnovo.

Il marchio decade se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione.

Se la domanda di registrazione di marchio comunitario non viene accettata per motivi esistenti soltanto in alcuni paesi dell'unione, la domanda può, in certi casi, essere convertita in domanda nazionale negli altri stati in cui non sussiste questo impedimento.

NORMATIVA: Regolamento CE n. 404/94 del 20.12.1993.

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